Cinghiali, caprioli, cervi, stambecchi, istrici, fagiani, volpi, lepri: la fauna selvatica è una delle ricchezze del nostro Paese, ma sulle strade può rappresentare un rischio per gli automobilisti e i motociclisti che incrociano questi animali sul loro percorso.
Il loro comportamento, infatti, è imprevedibile e l’aumento della popolazione di alcune specie è correlato con un incremento del numero di incidenti. Come nel caso dei cinghiali: il loro numero è cresciuto del 15% durante la pandemia, superando i 2 milioni di esemplari (solo 10 anni fa erano la metà) con un corrispettivo aumento del numero dei sinistri. Secondo l’Osservatorio Asaps, infatti, «il tragico bilancio dell’anno del Covid, è di un incidente ogni 48 ore. Con 16 vittime e 215 feriti, a causa di cinghiali e animali selvatici che attraversano strade e autostrade». Solo nel 2019, oltre 10.000 persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale con un animale selvatico.
Ma chi è responsabile in questi casi? È previsto un risarcimento del danno per un sinistro dovuto alla fauna selvatica? E, soprattutto, come richiederlo? Ecco tutto quello che è importante sapere.
In caso di danno causato da fauna selvatica, il risarcimento va richiesto all’Ente a cui sono stati affidati concretamente i poteri di gestione e di controllo del territorio e quindi degli animali selvatici che si trovano sul territorio.19 dic 2023
Incidente stradale con animali selvatici: chi è responsabile?
La fauna selvatica è considerata patrimonio dello Stato: per questo, la legge ne affida la gestione alle Regioni, che è responsabile dei danni da essa cagionati in base all’articolo 2052 del Codice Civile e la sentenza della III sezione della Corte di Cassazione depositata il 20 aprile 2020 n. 7969. È compito delle amministrazioni regionali, quindi, predisporre le misure adeguate per prevenire gli incidenti stradali dovuti alla presenza di animali e, eventualmente, incaricare enti o società terze della messa in atto di interventi studiati per limitare i sinistri.
Segnaletica, recinzioni nei punti in cui il passaggio è più frequente, catarifrangenti direzionali che spaventando l’animale con una luce forte e improvvisa al passaggio delle auto e ne stimolano l’immobilizzazione per scoraggiare l’attraversamento, sottopassi o cavalcavia – i cosiddetti “ecodotti” – pensati per poter superare le strade senza entrare nella carreggiata: gli interventi che le Regioni o gli enti da essa incaricati possono realizzare per ridurre al minimo il rischio di incidente sono numerosi.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n.19332 del 07-07-2023,
nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte -per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari- da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Il danneggiato, continua la sentenza, ha l’onere di dimostrare il “nesso eziologico”, ovvero il nesso di causalità, tra il comportamento dell’animale e il sinistro, mentre la Regione deve fornire
la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema- di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
mv